facilitazione per le strutture turistiche e termali Fotovoltaico per strutture turistiche e termali

Patriotamat Locakzp

Tra le disposizioni del D.L. troviamo la facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici.

In data 14 Luglio 2022, il senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

In particolare si introduce una facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici. Nello specifico, si prevede che, per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici

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facilitazione per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici

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Articolo 7

  • si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (commi 1, 2 e 3);
  • si dispone che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (comma 3-bis);
  • si specifica che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
  • si specifica che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater);
  • si specifica che anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione (3-quinquies)
  • si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (commi 1, 2 e 3);
  • provvedimento di VIA

  • si dispone che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (comma 3-bis);
  • si specifica che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
  • Procedura abilitativa semplificata

  • si specifica che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater);
  • si specifica che anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione (3-quinquies)
  • si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (commi 1, 2 e 3);
  • provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

  • si dispone che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (comma 3-bis);
  • si specifica che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
  • Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

  • si specifica che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater);
  • si specifica che anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione (3-quinquies)
  • si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (commi 1, 2 e 3);
  • provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

    provvedimento di VIA

  • si dispone che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (comma 3-bis);
  • si specifica che la Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può anche riguardare la localizzazione in porzioni di cave;
  • Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

    Procedura abilitativa semplificata

  • si specifica che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater);
  • si specifica che anche per le cave in esercizio, e non solo per quelle dismesse, l’applicazione della Procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione (3-quinquies)
  • Articolo 7-bis

    attraverso una modifica al Testo unico dell’Edilizia  (art. 15, comma 2), proroga fino a 3 anni dal rilascio del permesso di costruire, il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

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